L’ESTENSIONE GIURISPRUDENZIALE DELLE TUTELE PER I RIDER. La sentenza della Cassazione n. 1663/20 del 24 gennaio 2020

L’ESTENSIONE GIURISPRUDENZIALE DELLE TUTELE PER I RIDER

La sentenza della Cassazione n. 1663/20 del 24 gennaio 2020

La Corte di Cassazione si è di recente pronunciata, con la sentenza n. 1663 del 24 gennaio scorso, su un tema controverso in dottrina e in giurisprudenza del diritto del lavoro: la qualificazione del rapporto dei cosiddetti “rider”.

Su di esso da tempo la Confial aveva predisposto una proposta di legge per parificare questi rapporti di lavoro “anomali” e sottoposti a fenomeni di sfruttamento sociale, a quelli subordinati.

La sentenza della Suprema Corte, a seguito di un ricorso di Foodora, il colosso multinazionale tedesco della consegna dei pasti a domicilio, contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino, la n. 26 del 4 febbraio 2019, con cui pur non accogliendo la domanda di riconoscimento da parte dei rider ricorrenti della fattispecie della subordinazione, ha ritenuto applicabile a tale rapporto l’art. 2 del d.lgs n. 81 del 2015 e il conseguente diritto alla corresponsione della retribuzione prevista per i lavoratori dipendenti inquadrati al V livello del CCNL della “Logistica trasporto merci”.

Con sentenza n. 1853 depositata il 10 settembre 2018, il Tribunale di Milano – confermando un precedente orientamento del Tribunale di Torino – con la sentenza 7 maggio 2018, n. 778, ha definito come non subordinata l’attività dei rider:Nel rapporto di lavoro tra una multinazionale del food delivery e il rider, il fatto che il lavoratore possa stabilire la quantità e la collocazione temporale della prestazione, i giorni di lavoro e quelli di riposo, e il loro numero, rappresenta un fattore essenziale dell’autonomia organizzativa, incompatibile con il vincolo della subordinazione (nel caso di specie, il rider non aveva vincoli di sorta, in fase di prenotazione degli slot, nella determinazione dell’an, del quando e del quantum della prestazione)”.

Il Tribunale di Torino, a sua volta,  il 7 maggio 2018 con sentenza n. 718, aveva rigettato la richiesta del riconoscimento di un rapporto di subordinazione di alcuni rider con Fodora, affermando, tra l’altro, che: ”La determinazione del luogo e dell’orario di lavoro non veniva imposta unilateralmente dall’azienda che si limitava a pubblicare su Shiftplan gli slot con i turni di lavoro; i ricorrenti avevano la piena libertà di dare o meno la propria disponibilità per uno dei turni indicati dall’azienda. La verifica della presenza dei riders nei punti di partenza e dell’attivazione del loro profilo sull’applicazione rientra a pieno titolo nell’ambito del “coordinamento” perché è evidente che Foodora aveva la necessità di sapere su quanti riders poteva effettivamente contare per le consegne, anche in considerazione del fatto che un non trascurabile numero di lavoratori dopo l’inserimento nel turno non si presentava a rendere la prestazione senza alcuna comunicazione preventiva”.

Nei fatti i Tribunali del Lavoro di Milano e Torino si sono pronunciati nel solco della giurisprudenza consolidata sulla fattispecie, non riprendendo, invece, i caratteri di innovazione ermeneutica in materia di subordinazione, della  “storica” sentenza del Pretore di Milano del 20 giugno 1986 sui cosiddetti “Pony express”, che apriva le porte della giurisprudenza a quel fenomeno che la dottrina ha illustrato come “detipicizzazione della subordinazione”. D’altronde, non si può non evidenziare quanto elaborato dalla dottrina circa l’impossibile difesa di un modello unitario di lavoro dipendente, con la disarticolazione della fattispecie della subordinazione, la quale non presenta più connotati di uniformità.

Ma l’11 gennaio 2019 la Corte d’Appello di Torino, chiamata a pronunziarsi sul ricorso di alcuni dei rider di Foodora avverso la citata sentenza 7 maggio 2018, n. 778 del Tribunale del Lavoro, che ne aveva declarato la soccombenza, non riconoscendo il carattere subordinato alla prestazione da essi svolta, ha invece statuito, secondo la previsione dell’art. 2 del d.lgs n. 81/2015 (c.d. “Jobs Act”): “il diritto degli appellanti a vedersi corrispondere quanto maturato in relazione all’attività lavorativa da loro effettivamente prestata in favore di Foodora sulla base della retribuzione diretta, indiretta e differita stabilita per i dipendenti del quinto livello del contratto collettivo logistica-trasporto merci dedotto quanto percepito”, con un’equiparazione de facto dei rider a dei fattorini con contratto di lavoro alle dipendenze.

La sentenza della Corte d’Appello di Torino deve essere letta però, non solo in rapporto all’art. 2 del d.lgs n. 81/2015, ma anche nel solco degli orientamenti della più recente giurisprudenza di Cassazione sul punto, che ha utilizzato il criterio dell’etero-organizzazione per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo.

La Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 1663/20 del 24 gennaio 2020, rigettando il ricorso di Foodora nei confronti dell’avvenuto riconoscimento dell’applicabilità alla fattispecie litigiosa dell’art. 2 del d.lgs n. 81/2015 (c.d. “Jobs Act”) e, quindi, ribadendo il diritto dei lavoratori appellati alla corresponsione alla retribuzione prevista per i dipendenti inquadrati al V livello del CCNL della “Logistica trasporto merci”.

Tale statuizione, secondo la Cassazione, in ragione della utilizzazione prevista nella prefata norma della nozione di etero-organizzazione “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” e, quindi, per le prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative come quelle dei rider. Un’impostazione della Suprema Corte sulla fattispecie, che ha suscitato primi dissensi in campo dottrinale.

Secondo la Cassazione, il coordinamento tra le parti, definito consensualmente nei casi di para-subordinazione, nella fattispecie è determinato dall’esterno, configurandosi, quindi, come “etero-organizzato” nella fase funzionale e di esecuzione, da cui la sua necessaria riconduzione alla previsione di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs n. 81 del 2015.

Non vi è dubbio che tale operazione ermeneutica della Suprema Corte apre una nuova prospettiva alla necessaria ridefinizione dei confini tra subordinazione e autonomia, imponendo alla politica del diritto l’esigenza di individuare una soglia minima uguale di tutele per tutte le tipologie di lavoro, a prescindere dalla loro qualificazione.

Prof. Avv. Maurizio Ballistreri

Presidente Istituto di Studi sul Lavoro della Confial – Professore di diritto del lavoro nell’Università di Messina

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