Importanti sentenze della Corte Costituzionale e Cassazione sulle “libertà sindacali”.

IMPORTANTI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CASSAZIONE SULLE LIBERTÀ SINDACALI.
Il sistema dei “tavoli chiusi” scricchiola: serve pluralismo, non rendita di posizione e niente club ad escludendum.

➡️ Per molti anni in Italia si è parlato di libertà sindacali come di un principio acquisito. In realtà, la libertà sindacale sancita dall’articolo 39 della Costituzione è stata a lungo compressa, aggirata e, in alcuni casi, svuotata nei fatti. Non con un atto formale di negazione, ma attraverso un sistema più sofisticato: regole costruite dai sindacati (definiti storici, gli stessi che hanno lottato per affermare i diritti, ma che poi hanno tentato di blindarsi per evitare l’avvento dei sindacati autonomi) fuori dal Parlamento, poi fatte diventare “norma” grazie a prassi, accordi e complicità istituzionali, a volte di piccoli manipoli di parlamentari compiacenti che si sono messi a disposizione delle cosiddette grandi organizzazioni sindacali.

Oggi qualcosa sta finalmente cambiando.
La Corte costituzionale, insieme alla Corte di Cassazione, sta riportando ordine in un sistema che per decenni ha tollerato eccessi, abusi e monopoli, ristabilendo un principio semplice ma fondamentale: le libertà sindacali non sono comprimibili.

1. La Corte costituzionale sta fermando una lunga violazione dell’art. 39
Le più recenti decisioni della Consulta non sono isolate né casuali. Sono il punto di arrivo di un percorso chiaro: bloccare pratiche che, pur presentate come “regolazione del sistema”, hanno finito per violare l’articolo 39 della Costituzione, quello che tutela la libertà sindacale in tutte le sue forme. Cose che Confial la denuncia sin dal primo giorno della sua nascita.

Per troppo tempo si è consentito che l’accesso ai diritti sindacali nei luoghi di lavoro dipendesse da meccanismi selettivi, non dalla reale volontà dei lavoratori e dalla effettiva presenza delle organizzazioni all’interno dei lavori di lavoro . La firma di un contratto è stata trasformata in un tornello: chi firmava entrava, chi non firmava veniva escluso, anche se rappresentava lavoratori effettivi nei luoghi di lavoro, quindi anche se era presente e attivo in azienda.

Le pronunce della Corte costituzionale — dal 2013 fino alla più recente la n. 156 del 2025 — stanno dicendo una cosa chiarissima: quel tornello non è compatibile con la Costituzione. La rappresentanza non può essere ridotta a un atto formale di bollinarura nazionale , perché la libertà sindacale non nasce dalla firma, ma dall’organizzazione dei lavoratori. È tutto questo fa intravedere e lancia un messaggio al legislatore: evitare, per il futuro di pensare di redigere una legge che posso girare l’incomprimibilità delle libertà sindacali.

2. Fino ad oggi: Un sistema chiuso costruito dagli stessi “giocatori”.
È qui che va detto ciò che per anni si è fatto finta di non vedere.
Gli stessi soggetti che dominavano il sistema delle relazioni industriali hanno scritto le regole, attraverso accordi interconfederali e un vero e proprio ordinamento intersindacale. Poi quelle regole sono state fatte valere come se fossero legge, spesso grazie alla complicità di ristrette pattuglie parlamentari, che hanno trasformato intese private in norme o in criteri vincolanti.

È stato un abuso di posizione dominante, che ha prodotto:
•un monopolio di fatto della rappresentanza;
•l’esclusione di organizzazioni non allineate;
•una contrattazione chiusa, autoreferenziale, lontana dai luoghi di lavoro reali.

Questo sistema ha sempre rasentato — quando non superato — il limite della violazione costituzionale, eludendo di fatto l’art. 39 e impedendo l’approvazione di una vera legge sulla rappresentanza. Una legge non si è mai voluta, perché la mancanza di regole chiare favoriva chi già controllava il tavolo, ponendole in condizione di dumping della rappresentanza .

Oggi però quel meccanismo sta scricchiolando ed ormai verrà spazzato via. Le sentenze della Consulta e l’orientamento della Cassazione non solo mettono fine a questi eccessi, ma suonano anche come una presa di distanza netta rispetto a una stagione in cui una parte — minoritaria ma influente — del Parlamento ha avallato questo sistema.

3. Consulta e Cassazione rimettono ordine: basta rendite, tornano i diritti
Il segnale è inequivocabile: le agibilità sindacali non sono un premio, non sono una concessione dei firmatari, non sono uno strumento per difendere rendite di posizione.
La Corte di Cassazione, richiamando costantemente il principio di libertà sindacale, ha ribadito che le prerogative dello Statuto dei lavoratori vanno lette alla luce dell’art. 39 della Costituzione, e non piegate a logiche escludenti.

In altre parole: dove c’è sindacato vero, attraverso presenza effettiva nei luoghi di lavoro, per tutti i sindacati devono esserci diritti veri.
Escludere organizzazioni effettivamente  presenti e rappresentative nel singolo luogo di lavoro dai tavoli aziendali, dalle agibilità, dal confronto, non significa “tenere ordine”: significa produrre conflitto, contenzioso e sfiducia, quinti violazione palese dell’articolo 39 della costituzione.

Non si illudano quelli che finora hanno agito così, nessun parlamento può legiferare in violazione dell’articolo 39. Salvo che non si decide di cambiare anche qui la costituzione.

La nostra proposta
La strada, quindi, è una sola, seria e trasparente: una legge sulla rappresentanza che non si limiti alla “bollatura nazionale”, (solo rappresentanza nazionale aldilà del misurazione di quelli effettivo dei luoghi di lavoro), ma tenga insieme criteri misurabili e presenza effettiva nei luoghi di lavoro. Perché la rappresentanza non è un’etichetta, è un fatto: sono i lavoratori che la costruiscono e la riconoscono ogni giorno.

Serve una norma che stabilisca che ogni organizzazione sindacale concretamente presente in azienda — con iscritti, attività, consenso verificabile — ha diritto alle agibilità e alla partecipazione alle dinamiche sindacali, nel solco dell’art. 39 della Costituzione e dello Statuto dei lavoratori nella sua originaria funzione: rendere effettiva la libertà sindacale, non selezionarla.

A questo punto il legislatore, chiamato direttamente in causa deve legiferare sull’argomento, scelga: democrazia industriale misurabile e inclusiva, oppure un sistema di recinti che produce conflitto e contenzioso, per come dimostrato negli ultimi decenni? Il sindacalismo autonomo è ormai una realtà, a basi democratiche, capacità progettuali e anche innovative.
Se ne prenda atto definitivamente.

Noi, comunque, sulla strada da scegliere, non abbiamo dubbi, scegliamo la prima: regole uguali, diritti certi, rappresentanza reale nei luoghi di lavoro.
Benedetto Di Iacovo
Segretario generale Confial Nazionale
@inprimopiano

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