Novità Jobs Act: La Conciliazione

Con l’approvazione del decreto attuativo del Jobs Act (n. 23 del 4 marzo 2015) cambiano anche le regole relative alla procedura di conciliazione prevista dopo il licenziamento.

Tale procedura di conciliazione potrà essere applicata per i soli assunti col nuovo contratto a tutele crescenti, senza distinzione alcuna tra imprese che occupano più o meno di 15 dipendenti; mentre non sarà più utilizzabile la conciliazione preventiva in DTL, introdotta dalla legge Fornero, che invece continuerà ad applicarsi per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto.

Riguardo alla nuova conciliazione, l’art. 6 prevede che il datore di lavoro possa offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione del licenziamento (60 giorni), mediante consegna di assegno circolare, una somma pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità, in cambio della rinuncia all’impugnazione.

Tali importi, a norma dell’art 9, si intendono dimezzati nel caso di imprese con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 15; per queste ultime, infatti, l’assegno corrisponderà alla metà dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio maturato, fino al tetto massimo di 6 mensilità.

Il lavoratore può decidere se accettare la procedura di conciliazione e, quindi, decadere automaticamente dal diritto di impugnare il licenziamento oppure rifiutarla e rimanere, in tal modo, libero di agire in giudizio e adire un giudice del lavoro.

La somma eventualmente accettata dal lavoratore in sede di procedura di conciliazione, a titolo di risarcimento per il licenziamento, è totalmente esente da ogni forma di imposizione fiscale e contributiva: l’art. 6, infatti, recita che il datore di lavoro può offrire al lavoratore: “un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale”

La procedura conciliativa innanzi descritta è attivabile sia nel caso dei licenziamenti intimati per motivi economici e organizzativi, sia nelle ipotesi dei licenziamenti per motivi disciplinari e va esperita presso una delle sedi conciliative previste dall’art. 2113 c.c. (tra cui le commissioni di conciliazione sindacale, quelle presso le direzioni provinciali del lavoro, etc.).

In chiusura è opportuno precisare che la conciliazione di cui al Jobs Act, viene prevista esclusivamente per evitare l’impugnazione del licenziamento, cosicché l’accettazione dell’assegno circolare offerto dal datore di lavoro non pone fine anche alle eventuali ulteriori questioni insorte tra il lavoratore e il suo datore di lavoro per fatti verificatisi prima della fine del rapporto di lavoro (ad esempio retribuzioni arretrate, differenze retributive, assegnazione a mansioni inferiori rispetto a quelle di appartenenza -c.d. demansionamento- eventuali danni alla salute, etc).

 

di Aniello Giugliano

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