Novità Jobs Act: nello specifico la Dis- Coll

Tra i nuovi ammortizzatori sociali introdotti dal D.lgs. n. 22/2015 figura la Dis-Coll, indennità di disoccupazione per co.co.co. e co.co.pro.; tale misura a sostegno del reddito potrà essere richiesta, a partire dal 27 aprile 2015, così come indicato dalla circolare INPS numero 83 del 27/04/2015, nella quale sono state chiarite le modalità per ottenere l’assegno.

La Dis-Coll si rivolge ai collaboratori coordinati e continuativi e quelli a progetto, esclusi amministratori e sindaci, che hanno perso il lavoro nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 e sono iscritti alla gestione separata presso l’INPS.

I requisiti per avere accesso a tale misura a sostegno del reddito sono:

  • non essere pensionati;
  • avere lo stato di disoccupazione (ex art. 1, comma 2, lettera c del D.lgs. n. 181/2000);
  • essere privi di partita IVA;
  • aver versato 3 mesi di contributi a partire dal 1 gennaio 2014, di cui una mensilità nel 2015 (tale ultimo requisito sarà soddisfatto anche nel caso in cui il lavoratore “possa far valere un rapporto di collaborazione di durata pari ad almeno un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione”)

Il reddito per il calcolo dell’indennità è calcolato facendo riferimento al reddito totale imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati e relativo alle collaborazioni dell’anno di cessazione dal lavoro e dell’anno solare precedente, diviso il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi.

L’ammontare dell’indennità sarà pari al 75% del reddito medio mensile se quest’ultimo è pari o inferiore a 1.195 euro, mentre se il reddito è superiore, all’indennità si aggiungerà il 25% della differenza fra il reddito medio mensile e il tetto di 1.195 euro; in ogni caso, così come per la NASpI, l’assegno non potrà superare i 1.300 euro mensili e lo stesso si ridurrà del 3% al mese dopo i primi tre mesi di fruizione.

La durata del sussidio, sarà, inoltre, parametrata alla contribuzione dei lavoratori (è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati, nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro e l’evento stesso) e non potrà comunque superare i sei mesi.

Per poter usufruire del sussidio è necessario che il lavoratore partecipi regolarmente alle iniziative di “ricerca attiva di un’occupazione” e di “reinserimento nel tessuto produttivo”, nonché ai corsi di riqualificazione professionale promossi dai centri per l’impiego.

Per ricevere l’indennità Dis-Coll occorre presentare formale richiesta all’INPS entro 68 giorni dalla perdita del lavoro; per tutti gli eventi verificatisi tra il 1 gennaio ed il 27 aprile 2015 (giorno di pubblicazione della circolare INPS) tale termine scatta a partire proprio dal 27 aprile, per cui i collaboratori rientranti in tale fattispecie avranno tempo per inoltrare la richiesta fino al 04 luglio 2015.

Infine ricordiamo che il lavoratore decadrà dal beneficio della Dis-Coll nel caso in cui trovi un’occupazione, dia inizio ad un’attività autonoma o raggiunga i requisiti per andare in pensione.

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