T.F.R. in busta paga da marzo 2015

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2015, n. 65, il D.P.C.M. del 20 febbraio 2015, n. 29, recante le norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del T.F.R. come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018. Tale provvedimento disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 26 a 34, della Legge di stabilità 2015, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di Garanzia. Tale nuova opzione, relativa al T.F.R. , si aggiunge a quelle già esistenti (mantenimento del T.F.R. in azienda o suo trasferimento ad un fondo pensione).

Potranno presentare istanza per la liquidazione della Qu.I.R. (Quota Integrativa della Retribuzione) tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, eccezion fatta per:

  1. i collaboratori domestici;
  2. i lavoratori agricoli;
  3. i dipendenti di aziende in crisi (aziende che ad esempio sono soggette a procedure concorsuali, fruiscono di Cig, anche in deroga, abbiano sottoscritto accordi per la ristrutturazione del debito o di risanamento);
  4. i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche  mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del T.F.R. ovvero l’accantonamento del  T.F.R. medesimo presso soggetti terzi;
  5. in tutti i casi in cui il trattamento di fine rapporto sia stato dato a garanzia di finanziamenti.

La misura sarà temporanea e terminerà il 30 giugno 2018; il lavoratore, una volta effettuata tale scelta, non potrà revocarla fino a tale data, fatta salva, ovviamente, l’ipotesi in cui si verifichi la risoluzione del rapporto di lavoro anticipatamente.

Infine ricordiamo che i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti potranno accedere, ai fini della liquidazione della Qu.I.R., al finanziamento assistito dal Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS e regolato dall’art. 9 del decreto stesso.

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