Malattia e Visite fiscali: l’INPS prevede nuove regole dal 2015

A partire dal 2015, l’INPS ha previsto delle nuove regole per gli istituti della malattia e delle visite fiscali. D’ora in poi il dipendente, per dimostrare la legittimità della sua assenza, dovrà svolgere una serie di adempimenti.

Vi illustriamo tutti i passaggi necessari:

  • Il lavoratore, entro il giorno successivo a quello in cui è iniziato l’evento, dovrà richiedere al medico curante l’invio telematico all’INPS del certificato, per qualsiasi tipo di assenza, e dovrà trasmetterne copia cartacea o identificativo di tale documento al datore entro due giorni. Qualora risultasse necessario, il lavoratore dovrà richiedere il certificato di prosecuzione della malattia per mancata guarigione, entro gli stessi termini. Nel caso in cui il professionista curante risultasse irreperibile, sarà valido il certificato rilasciato dalla Guardia Medica.
  • Per comprovare la legittimità dell’assenza, oltre all’attestazione medica, vi è l’ulteriore obbligo di reperibilità ai fini della visita fiscale. Si tratta di un accertamento atto a verificare l’esistenza o meno della patologia per la quale è stata emessa certificazione. La verifica potrà essere predisposta, indifferentemente, sia dal datore che dall’Inps nei confronti di tutti i lavoratori, sia pubblici che privati.

Inoltre, è importante sapere che, a partire dal 2015, sono variate le differenti fasce di reperibilità e regole a cui attenersi:

  • Per quanto concerne gli Statali ed il personale degli Enti Locali, la reperibilità sarà valida per l’intera settimana, festività comprese, nelle fasce orarie che vanno dalle 9:00 alle 13:00, e dalle 15:00 alle 18:00; pertanto, nei predetti orari, i soggetti interessati dovranno farsi trovare presso il domicilio indicato nel certificato, ed attendere la visita del medico fiscale.
  • Per i privati sussisterà sempre il vincolo di reperibilità, anche durante festivi e week-end, ma con fasce orarie che partono dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
  • Non esisterà obbligo di reperibilità, invece, né per pubblici, né per personale privato, in caso di malattie nelle quali è a rischio la vita del lavoratore, d’infortunio sul lavoro, patologie per causa di servizio, gravidanza a rischio, eventi morbosi correlati all’invalidità attestata e, naturalmente, ricovero ospedaliero.

Compito del medico fiscale sarà, anzitutto, di verificare l’esistenza della patologia, nonché di analizzarla, assieme alle condizioni generali del soggetto. Se lo riterrà opportuno il medico avrà facoltà di protrarre la diagnosi di 48 ore, nonché di variarla e di consigliare al lavoratore una visita specialistica.  Diversamente, in caso di riduzione della prognosi, dovrà essere fornita una dettagliata motivazione e il dipendente avrà, conseguentemente, l’obbligo di rientrare al lavoro nel giorno indicato dal medico fiscale.

Qualora entro le fasce di reperibilità si venissero a verificare casi di assenza immotivata o d’impossibilità all’accesso o al controllo, al lavoratore verrà negato il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di patologia, ed avrà diritto, per le giornate successive, solo al 50% della retribuzione. Allo stesso saranno concessi, comunque, 15 giorni di tempo per fornire una giustificazione in merito all’assenza: in caso di visite o accertamenti diagnostici, causa dell’assenza durante l’orario di reperibilità, il lavoratore dovrà fornire comunicazione preventiva al datore di lavoro e utilizzare, come giustificativo, l’attestazione di quanto effettuato.

Una volta risultato assente dal proprio domicilio, il lavoratore dovrà presentarsi ad una successiva visita ambulatoriale, la quale non costituirà una giustificazione dell’assenza, ma sarà preordinata alla sola verifica della patologia: pertanto, le sanzioni, pur sussistendo l’evento morboso, saranno comunque applicabili.

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