Cassazione: obbligo di fedeltà non soltanto sul lavoro

Singolare ma giuridicamente interessante la sentenza della Corte di Cassazione n. 2050 del 10/02/2015, inerente il patto di non concorrenza e l’obbligo di fedeltà, che ricordiamo pone il lavoratore in obbligo di astenersi da qualsiasi attività che possa arrecare danno all’azienda, o trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa. La suddetta sentenza, nello specifico, pone in torto un lavoratore contestante il proprio licenziamento per giusta causa, in seguito a reiterati episodi di violenza a danno della moglie, anch’essa dipendente dell’azienda, avvenuti, tra l’altro,  sul luogo di lavoro. Si legge nella massima: “L’incidenza sul rapporto di lavoro delle condotte extra-lavorative non può essere esclusa, ed anzi, l’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall’articolo 2105 del Codice Civile, dovendo integrarsi con gli articoli 1175 c.c.e 1375 c.c. che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extra-lavorativi” Non possiamo che trovarci in totale accordo con la presente massima, che inquadra giuridicamente un principio morale e sociale che, nei rapporti lavorativi e non, dovrebbe essere dato comunque per assunto.

 

di Andrea Stranieri

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