Incontro di CONF.I.A.L. con lavoratori Italiani trasferiti a Londra. Partecipazione del Coordinatore Nazionale Di Iacovo a Manifestazione anti brexit

Incontro con lavoratori italiani trasferiti a Londra. Confronto sui due regimi contrattuali dei due Paesi e ricadute sul sistema previdenziale. Un incontro fattivo e concreto. A questo proposito pregevole il contributo del dott. Domenico MAMONE presidente Unsic che ha rappresentato le potenzialità ed i servizi ai cittadini italiani all’estero da parte del Patronato Enasc da lui promosso, con il quale Confial, da me rappresentata, ha sottoscritto una specifica convenzione.
Interessante il confronto tra l’organizzazione rappresentata dal sottoscritto e da Franco Mazza, dirigente calabrese dell’Organizzazione. Confronto che ha fatto registrare anche serie preoccupazioni degli italiani residenti nel Regno Unito a seguito della brexit in ragione delle loro specifiche posizioni previdenziali e non solo.
Nella occasione ho ritenuto giusto poi incontrare la stampa londinese per comunicare il nostro sostegno agli italiani che oggi, proprio nel centro di Londra insieme ai Comites italiani, manifestano contro la brexit. Mi sono unito a loro nella manifestazione condividendone le motivazioni.
Si può dire che, come nella foto, il centro di Londra è stato letteralmente saturato da centinaia di migliaia di manifestanti (oltre ottocentomila) che hanno chiesto una cosa semplice, legittima, logica: un referendum di approvazione o rigetto dell’accordo (o mancanza di accordo) tra il governo britannico e l’Unione Europea. Forte il sentimento di una nuova Europa.

DI SEGUITO LA SINTESI DELL’INTERVENTO DEL SEGRETARIO NAZIONALE BENEDETTO DI IACOVO AI LAVORATORI PRESENTI SU DIRITTO AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALL’ESTERO E LA TUTELA ED IL RICONOSCIMENTO ALLE TUTELE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA.

La realizzazione storica dello Stato sociale in Italia ha espresso un meccanismo di protezione dal bisogno ascrivibile in quello che viene definito, dalla letteratura in materia, il modello occupazionale di Welfare. Il testo della Costituzione tuttavia dette ampio spazio alle tematiche sociali, modificando la filosofia della legislazione sociale precedente: la beneficenza privata e religiosa non sarebbe stata più lo strumento esclusivo per combattere la malattia e la miseria e, sulla scia di quanto teorizzato dal liberale inglese Beveridge nel 1942, avveniva la fondazione programmatica dell’assistenza per tutti i cittadini da parte dello Stato:

“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale” (art. 38). Inoltre, la nostra Carta fondamentale, all’art. 35 “tutela il lavoro italiano all’estero”.

Di conseguenza alla previsione costituzionale, i lavoratori italiani che, durante la loro vita lavorativa, hanno maturato posizioni assicurative presso Enti pubblici gestori dell’assicurazione indennità vecchiaia superstiti in Paesi stranieri, hanno la possibilità, a determinate condizioni, di conseguire il diritto ad una pensione unica utilizzando i contributi versati nei diversi Stati. Questa possibilità è garantita dai Regolamenti Comunitari. Per quanto riguarda l’ambito degli Stati europei contraenti; nei confronti di alcuni Paesi extracomunitari, invece, la suddetta possibilità deriva da apposite convenzioni bilaterali stipulate con gli stessi. Gli accordi internazionali mirano, infatti, a garantire ai lavoratori migranti la stessa tutela prevista dalle singole legislazioni nazionali per i soggetti che hanno sempre lavorato nello stesso Stato. Tale risultato si realizza, soprattutto, mediante la cosiddetta “totalizzazione dei periodi assicurativi”.Di norma, infatti, in ambito internazionale non esiste la possibilità del trasferimento dei contributi da uno Stato all’altro né la ricongiunzione delle varie posizioni assicurative (salvo pochi accordi particolari).

Totalizzazione

La totalizzazione consente all’assicurato di ottenere il diritto alla pensione a carico di ciascuno Stato ove ha lavorato, utilizzando i periodi di lavoro compiuti negli altri Stati con i quali esistono convenzioni al riguardo. Essa consiste in una somma fittizia dei periodi assicurativi italiani ed esteri (all’interno dei quali è da calcolare la contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto, tranne le eccezioni previste negli accordi) al fine del raggiungimento dei requisiti necessari ad ottenere la prestazione previdenziale. Caratteristica della totalizzazione sta nel fatto che non vi è un trasferimento dei contributi da un Paese all’altro, dato che questi restano accreditati nei rispettivi regimi previdenziali. I singoli Stati saranno quindi debitori solo della prestazione relativa ai contributi versati nei propri sistemi previdenziali.

Il calcolo della Pensione. 

Per quanto riguarda la misura del trattamento pensionistico liquidato a carico dell’assicurazione italiana esso sarà calcolato pro rata sui contributi versati in Italia e nel paese estero. In pratica ciascun ente di previdenziale liquiderà un assegno in base agli anni di contribuzione maturati secondo le regole previste in tale ordinamento considerando i periodi di lavoro svolti all’estero. L’importo così calcolato è, tuttavia, virtuale in quanto l’ente metterà in pagamento solo quello corrispondente ai contributi versati in ciascun paese applicando una percentuale di riduzione determinata dal rapporto tra i periodi contributivi complessivi e quelli riferiti al singolo Stato. In altri termini si deve prima procedere alla totalizzazione di tutti i periodi risultanti in favore del richiedente accreditati presso tutte le istituzioni degli Stati interessati. Successivamente si dovrà ridurre in modo proporzionale l’importo della prestazione virtuale sulla base del rapporto tra la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti in Italia e la durata totale dei periodi esteri.  Ove tuttavia la prestazione nazionale risultasse più favorevole rispetto a quella maturata con il pro-rata verrà messo in pagamento l’importo della prima. I regolamenti comunitari stabiliscono, infatti, che l’interessato ha diritto a percepire, dall’Istituzione competente di ciascuno Stato membro, l’importo più elevato tra quello derivante dal calcolo effettuato sulla base della sola legislazione nazionale (pensione autonoma) e quello risultante  dal calcolo effettuato secondo le regole del pro-rata.  Se invece l’accredito è avvenuto in un paese extra europeo bisogna distinguere sulla base dell’esistenza di una convenzione siglata dall’Italia con il paese interessato. Se esiste una convenzione sulla sicurezza sociale e previdenziale in generale il lavoratore potrà totalizzare i contributi accreditati nella gestione estera secondo le modalità indicate nella Convenzione stessa.In caso contrario il lavoratore potrà maturare la pensione in base alle regole vigenti nello Stato convenzionato ma dovrà chiedere comunque il riscatto oneroso per far valere quei periodi ai fini del diritto alla pensione in Italia.

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