IL RUOLO DEL SINDACATO NELLA SOCIETA’ CHE CAMBIA. Editoriale di Benedetto Di Iacovo

IL RUOLO DEL SINDACATO NELLA SOCIETA’ CHE CAMBIA. Editoriale di Benedetto Di Iacovo, Segretario nazionale della CONF.I.A.L.

La politica tra populismo e globalismo

Le attuali tendenze della politica europea e mondiale, vengono rappresentate come un mix di populismo e plebiscitarismo, richiamati in tutta la loro forza evocativa. Nel Novecento, le spinte populistiche sono sempre state in simbiosi con il leaderismo, espressive cioè, di un rapporto diretto tra un capo e le masse, fondato sull’idea schmittiana che la vera legittimazione per l’esercizio del potere politico sia quella che deriva dal consenso diretto e non mediato dalle istituzioni rappresentative. E sarà per l’incalzare dei populismi nazionalisti che stanno scuotendo l’Unione europea, che strumentalmente danno voce ai senza-lavoro ma anche ai ceti medi impoveriti da una crisi economica e sociale quasi decennale attribuita in larga parte alla globalizzazione e all’austerity imposta da Frau Merkel, nell’incertezza delle forze politiche socialdemocratiche e riformiste, finalmente l’Ue sembra decisa a discutere della “frigidità sociale” che ne ha segnato la genesi e l’esistenza sino adesso. Una frigidità sui temi sociali che ha provocato una vera e propria antinomia con la struttura sociale ed economica degli Stati fondatori della Comunità Economica Europea, che hanno costituzionalizzato, con tecniche giuridiche non omologhe, il Welfare State, prevedendo ampi cataloghi di diritti sociali a “prestazione positiva”, ovvero “clausole generali di Stato sociale” affiancate al riconoscimento dei soli diritti sociali ad immediata azionabilità, comunque finalizzate a svolgere la fondamentale funzione normativa di garanzia dell’integrazione delle fasce sociali più deboli. Per dirla con Jurgen Habermas: “nella figura della democrazia di massa rappresentata dallo Stato sociale, la forma economica altamente produttiva del capitalismo viene per la prima volta imbrigliata socialmente e più o meno felicemente armonizzata con l’autocomprensione normativa degli Stati democratici costituzionali”.

L’Europa sociale

A Göteborg in Svezia i 28 capi di stato e premier dei paesi aderenti all’Ue infatti, in un recente vertice nel settembre 2017, hanno discusso di “Europa sociale”. Certo, il risultato del summit ha tratteggiato solo i contorni di un’iniziativa concreta per rilanciare i diritti sociali in Ue, con un memorandum di venti punti diviso in tre parti: pari opportunità per l’accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; tutela e inserimento sociale. In questi punti trovano accoglienza temi quali la parità, la lotta contro il working poors, il nuovo welfare promozionale e il diritto all’abitazione, mentre una delle proposte fondamentali è costituita dal salario minimo in ogni paese dell’Unione, anche se esso è ampiamente diffuso, considerato che solo sei Stati su 28, tra cui l’Italia, non hanno questo strumento.  Lo scopo è quello di contrastare la competitività dei singoli paesi perseguita attraverso il dumping sociale,  Infatti, la concorrenza tra imprese in Europa avviene utilizzando sovente l’esecrato, a parole, strumento del dumping sociale, abbondantemente applicato dai paesi di nuovo economia, come Cina e India, ormai protagonisti della globalizzazione, ma che è diffuso anche nell’Unione europea. Nell’Ue è diffusa la pratica sleale dell’utilizzo negli Stati in cui si svolge attività d’impresa dell’ordinamento del lavoro di provenienza, proprio come nel caso dell’irlandese Ryanair, che ritiene, così, di poter violare diritti fondamentali, peraltro costituzionalmente protetti in Italia, quali il diritto di libertà e di contrattazione sindacali e di sciopero.

Il sindacalismo in Italia

primo maggio salernoMentre il mondo del lavoro cambia e si evolve senza sosta, portando sul mercato nuove forme di occupazione, nuovo precariato, nuove e più pericolose marginalità, quello del sindacato rimane “ossificato”. Siamo in presenza di una sorta di parabola sindacale, che dagli anni Novanta del secolo scorso, caratterizzati dalla concertazione tra istituzioni pubbliche e attori sociali, dopo gli anni della “conflittualità permanente”, con un ruolo di sindacato “soggetto politico”, sembra condurre alla destrutturazione di un sistema di relazioni industriali, segnato storicamente dal primato del contratto collettivo nazionale di lavoro e della complessa strumentazione dottrinale e giurisprudenziale sviluppatasi per garantirne l’efficacia, e dallo sciopero come diritto costituzionale. Oggi assistiamo ad una drammatica crisi di rappresentanza sindacale e, nel contempo, c’è una diffusione del pluralismo di nuovi soggetti sindacali nella cosiddetta area dell’autonomia e non è possibile pensare di conservare un modello di relazioni industriali che non corrisponde più al sistema sindacale del nostro tempo e che è superato, con il tentativo del legislatore, sovente, volto a conferire efficacia erga omnes soltanto ad alcuni contratti violando la stessa Costituzione.

Regole per il sindacato e la contrattazione: legge e autonomia collettiva

La Costituzione va attuata integralmente. Se c’è qualche organizzazione sindacale che vive nel passato a cui non sta bene questa visione bisogna rappresentare che siamo nella Terza Repubblica, sono cambiati i partiti, le modalità regolative delle istituzioni, ed è tempo che si cambino anche le relazioni industriali e le regole tra sindacati e organizzazioni datoriali. Il tema è quello della rappresentanza e della rappresentatività, una questione che va risolta una volta per tutte: non si può più utilizzare la vecchia autoregolazione e la vecchia autocertificazione dei sindacati cosiddetti “storici”, ci vuole una legge. E si può definire una legge di attuazione dell’art. 39 della Costituzione, ovviamente alla luce dell’evoluzione delle relazioni industriali e del diritto vivente, in materia di disciplina dei sindacati, efficacia generale dei contratti collettivi, verifica della effettiva rappresentatività. Un modello è quello in cui la legge sostiene l’autonomia collettiva derivante da accordi interconfederali, a patto che non siano solo quelli del club esclusivo “ad inviti” rappresentato da Confindustria-Cgil-Cisl-Uil; non più l’ordinamento intersindacale interpretato regressivamente come una sorta di Circolo Pickwick autolegittimante. La “legge sindacale” dovrebbe riguardare anche i diritti sindacali in azienda, collegati alla verifica della rappresentatività effettiva con il voto e non solo alla stipula e alla negoziazione di contratti collettivi, come deriva dall’attuale formulazione dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori, che consente ai datori di lavoro di scegliersi gli interlocutori sindacali, al di fuori di verifiche certe circa la reale consistenza associativa e di consenso in azienda, unico strumento di legittimazione del potere di contrattazione. La disciplina del sindacalismo in Italia, sulla base del dialogo tra legge e autonomia collettiva, potrebbe così, concorrere a ricostruire il rapporto tra rappresentanza e dinamiche sociali, vivificando il modello politico e sociale pluralista quale contributo al rilancio della democrazia.

Il salario minimo legale

Così come, in questa prospettiva di riregolazione del diritto del lavoro e di quello sindacale, è necessaria una legge sul “salario minimo legale”, con la previsione di soglie minime di intervento previdenziale e di welfare, soluzione adeguata, sul piano legale e su quello sociale, al problema della previsione di una tutela retributiva e previdenziale di base per il mondo del lavoro che cambia.  Il dibattito sul tema è molto ricco e articolato, con una dialettica di posizioni tra chi ritiene che il salario minimo legale metterebbe in questione il ruolo di “autorità salariale” delle parti sociali attraverso la contrattazione collettiva e posizioni, invece, favorevoli assumendo il principio che le dinamiche salariali abbiano rilevanza a carattere generale anche di tipo pubblico, che giustifica un intervento legislativo sulla fattispecie. Un salario minimo nazionale per legge a carattere intercategoriale, strumento di attuazione del precetto costituzionale della sufficienza retributiva, con l’affidamento ai contratti collettivi del compito di dare concretezza di quello della proporzionalità, sia per quanto concerne la quantità sia per la qualità. Inoltre, l’ipotesi del salario minimo intercategoriale valorizzerebbe la funzione storica dell’autonomia collettiva e quella della giurisprudenza sull’art. 36 della Costituzione, che ha dato un contributo fondamentale, attraverso la lettura giurisprudenziale, all’affermazione dei diritti del lavoro come diritti sociali. “Il lavoro non è una merce”, è il motto scritto nel il Trattato di Versailles nel 1919 e profferito dall’economista irlandese John Kells Ingram durante il congresso delle Trade Unions inglesi del 1880, che condensa le trasformazioni sociali e culturali che stanno alla base del diritto del lavoro nel nostro tempo: e cioè che il lavoro non può essere considerato un’entità indipendente dalla persona del lavoratore, e che deve fondarsi anche su un fondamento etico e non può essere perciò regolato solo dal mercato. La conseguenza è che il salario del lavoratore non può essere determinato esclusivamente dal suo valore di scambio, perché deve garantirgli il mantenimento in condizioni di salute e sicurezza fisica e mentale, secondo una concezione non mercantile più volte ribadita in tempi recenti nel nostro paese dal sociologo del lavoro Luciano Gallino, recentemente scomparso.

Un compenso orario minimo

In questo quadro, nel nostro Paese si discute di salario minimo legale in una prospettiva più ampia, in relazione anche alla tutela di forme ibride di lavoro autonomo con la previsione di soglie minime di intervento previdenziale e di welfare, da estendersi anche a quelle figure di lavoratori che non rientrano nella nozione di subordinazione, ma che subiscono gravi fenomeni di sfruttamento proprio come i cosiddetti riders.  Si potrebbe configurare così, un “compenso orario minimo” a carattere universale, nuovo sistema con cui apprestare una rete di protezione economica minimale per tutte quelle prestazioni, che ben possono risultare caratterizzate da una debolezza socio-economica sebbene non siano etero-organizzate, e che, sia perché estranee alla disciplina della subordinazione applicata a queste ultime, sia per l’abrogazione della disciplina del lavoro a progetto con i suoi riferimenti all’adeguatezza del corrispettivo, sarebbero risultate sottratte a qualunque forma di tutela. L’istituto potrebbe, così, svolgere una funzione importante per i “lavoratori vulnerabili”, comprimendo l’area dei working poors, finalisticamente orientato a promuovere un processo di inclusione sociale, con una interpretazione evolutiva e dinamica del concetto di subordinazione. Si supererebbe, così, la paratia tra lavoro dipendente e lavoro autonomo nell’economia 4.0 per un più ampio sistema di sicurezza sociale.

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